Statuto

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Cantù

Nuovo Statuto Sociale, approvato dall’Assemblea dei soci del 10/02/2015.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Cantù, fondata nel 1984, è regolata dal presente Statuto.

CAPO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Cantù che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione”.

L'Associazione si dà obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni nonché́ agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione si dovesse affiliare. Si intendono richiamati inoltre l’art. 5 d.lgs. 460/1997 e l’art.90 l.289/2002.

 

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale e sportiva in Corso Europa 5 a Cantù (CO) 22063. Lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Cantù non comporta modifica statutaria.

 

Art. 3 – Scopo sociale

L’Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi, ludici e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socioeconomiche.

L'Associazione ha per scopo l’esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; in particolare ma non esclusivo l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del tennis e delle discipline sportive collegate e ricreative.

L’associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi. Fra tali attività rientrano i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, l’attività promo-pubblicitaria e la gestione di impianti e strutture sportive.

 

Art. 4 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Art. 5 - Utilizzo degli impianti da parte di terzi

Il Consiglio direttivo potrà consentire l’utilizzo degli impianti sportivi anche a frequentatori non soci ed a istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività didattiche e di proselitismo, in conformità e nei limiti delle obbligazioni insorgenti dai rapporti concessori vigenti con il Comune di Cantù. I predetti soggetti non sono conseguentemente tenuti al pagamento della quota associativa.

 

CAPO II

ASSOCIATI

 

Art. 6 - Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, purché maggiorenni. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

L’associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto.

 

Art. 7 – Ammissione

L'ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale “socio”;

c) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento;

d) accettazione della domanda a giudizio del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

 

Art. 8 – Diritti

Tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

 

Art. 9 – Obblighi

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

Art. 10 - Cessazione di appartenenza all’associazione

La qualifica di socio non è temporanea e si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima del 31 dicembre;

b) per morosità secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento è comunicato all'interessato con i mezzi ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo.

 

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione così come il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

CAPO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11 – Organi Sociali

Gli Organi dell’Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

 

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

 

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

Art. 14 – Partecipazione all’Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

 

Art. 15 Compiti e Poteri dell’Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

eleggere il Consiglio Direttivo;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione.
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

 

Art. 16 – Costituzione e delibere dell’Assemblea

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

 

L’Assemblea straordinaria è presieduta, salvo diversa decisione, dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

 

Sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, ciascun socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

 

La verifica dei poteri viene effettuata da un’apposita Commissione composta da tre soci aventi diritto di voto, nominata dal Presidente prima dell’apertura dei lavori.

 

Art. 17 Trascrizione e Pubblicità delle delibere

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

 

Art. 18 - Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 2anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente eletto dal consiglio direttivo stesso al suo interno. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I consiglieri non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 

Art. 19 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali entro e non oltre il 31/10 di ogni anno;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • le delibere sull’ammissione di nuovi soci;
  • di provvedere direttamente o tramite delega a soggetti terzi alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;
  • di provvedere, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere o l’ufficio di segreteria al materiale pagamento;
  • di provvedere direttamente o tramite delega a soggetti terzi alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dallo stesso Consiglio Direttivo;
  • regolamentare la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, monitorare e controllare il rispetto delle prescrizioni e delle linee guide emanate dal proprio Organismo affiliante.
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;

 

Art. 20 –Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (con i mezzi ritenuti più idonei) da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Verbali devono essere raccolti in apposito libro.

 

Art. 21 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo, ogni 2 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

Art. 22 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, suo legittimo impedimento o sue dimissioni.

 

Art. 23 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

Art. 24 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

 

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

CAPO IV

Patrimonio ed Esercizio Finanziario

 

Art. 25 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

  • quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
  • eventuali entrate di carattere commerciale;
  • eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
  • eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo od acquistati.

 

Art. 26 Avanzi di Gestione

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 27 – Esercizio Finanziario e Anno Sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

 

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

 

Art. 28 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

 

L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei propri associati e tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

 

Art. 29 – Provvedimenti Disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono:

a) ammonizione;

b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito all’incolpato, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con l’adozione di decisioni motivate, comunicate per iscritto agli interessati.

 

Art. 30 Clausola Compromissoria Interna

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. Altresì si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata.

 

CAPO VI

Norme Finali

 

Art. 31 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio netto residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà devoluto, a fini sportivi, ad altre società o associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe ovvero ad altri fini sportivi, sentita l’autorità preposta, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021, e dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del giorno 10 febbraio 2015 che si è svolta presso la sede dell’ASD Circolo Tennis Cantù


IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Cajano

IL SEGRETARIO
Francesco Soatin